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Nascita di un figlio

La nascita di un figlio deve essere dichiarata entro 10 giorni dall'evento, all'ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza dei genitori o, in alternativa, del comune nel cui territorio è avvenuto il parto.

 

Può essere inoltre dichiarata, entro 3 giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura in cui è avvenuta la nascita stessa.

 

Il genitore che dichiara la nascita del figlio deve presentarsi all'ufficio Stato Civile con l'attestazione dell'avvenuta nascita e un documento di riconoscimento valido. Non servono testimoni.

 

I genitori non sposati tra loro, con la dichiarazione di nascita effettuano anche il riconoscimento del figlio e, pertanto, devono sottoscrivere entrambi contemporaneamente l'atto di nascita.

 

Dal 1° Gennaio 2013, il nuovo art.35 D.P.R. 396, come modificato dalla legge 219 del 10/12/2012, prescrive che il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre. Nel caso siano imposti più nomi separati da virgola, in tutti i certificati e documenti saranno riportati solo il nome od i nomi che precedono la virgola. Rimane il divieto di imporre lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o sorella viventi.


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