La nascita di un figlio deve essere dichiarata entro 10 giorni dall'evento, all'ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza dei genitori o, in alternativa, del comune nel cui territorio è avvenuto il parto.
Può essere inoltre dichiarata, entro 3 giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura in cui è avvenuta la nascita stessa.
Il genitore che dichiara la nascita del figlio deve presentarsi all'ufficio Stato Civile con l'attestazione dell'avvenuta nascita e un documento di riconoscimento valido. Non servono testimoni.
I genitori non sposati tra loro, con la dichiarazione di nascita effettuano anche il riconoscimento del figlio e, pertanto, devono sottoscrivere entrambi contemporaneamente l'atto di nascita.
Dal 1° Gennaio 2013, il nuovo art.35 D.P.R. 396, come modificato dalla legge 219 del 10/12/2012, prescrive che il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre. Nel caso siano imposti più nomi separati da virgola, in tutti i certificati e documenti saranno riportati solo il nome od i nomi che precedono la virgola. Rimane il divieto di imporre lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o sorella viventi.